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04/11/2022
Informativa alla clientela per la sospensione delle rate dei mutui

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI ANCONA E PESARO – URBINO A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2022

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori delle Provincie di Ancona e Pesaro – Urbino, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l’Ordinanza n. 922 in data 17 settembre 2022.

L’Ordinanza in questione, all’art.8, dispone che: “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”.

Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana - ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti , nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione di tale Ordinanza, la Banca, su richiesta scritta dei Clienti per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori alluvionati, a seconda dell’opzione esercitata, offre ai Richiedenti beneficiari e nei casi ivi espressamente previsti le seguenti possibilità:

  • sospensione dell’intera rata: la sospensione dell’intera rata del mutuo comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della “Nuova Scadenza", e sospensione dell’ammortamento del mutuo per un periodo pari a quello della sospensione. Alla ripresa del pagamento delle rate del Mutuo, a decorrere dalla rata successiva al termine di scadenza del periodo di sospensione, riprenderà l’ammortamento del mutuo, tenendo conto del debito residuo risultante alla data del pagamento dell’ultima rata corrisposta.  Le rate saranno comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nell’atto di Mutuo originario.  La quota interessi che la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare nel periodo di sospensione sarà invece ripartita, dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla “Nuova scadenza”, su tutte le rate in scadenza.
  • sospensione della sola quota capitale: la sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della “Nuova Scadenza" e lo slittamento del piano d’ammortamento, attraverso la creazione di rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.

La sospensione delle rate dei mutui opererà finché gli edifici in oggetto non risultino ricostruiti, agibili o abitabili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 16 settembre 2023.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 31/12/2022

La sospensione non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • la modifica dei tassi/spread applicati al Mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione comporta:

  • la proroga alla nuova scadenza della polizza incendio e scoppio, ove esistente.
  • durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di Mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di Mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo del contratto originariamente sottoscritto. Il modulo di richiesta dovrà essere sottoscritto da parte di tutti gli intestatari e da parte di tutti i garanti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.